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Statuto

S T A T U T O

CAPO I

COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

Art. 1 - Costituzione

È costituita un'Associazione tennistica dilettantistica, sotto la denominazione TENNIS CLUB NUXIS con l'acronimo "T.C. Nuxis", che nel proseguo del presente Statuto è indicata con il termine "Associazione".

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale e sportiva a Nuxis in viale Indipendenza sn. presso il complesso del centro sociale e parco del medesimo comune.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione è senza fine di lucro. Senza discriminazioni di carattere politico, religione, razza o di sesso.

L'Associazione ha come finalità principale la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello stato Italiano, organizzando attività sportive, compresa l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis.

L'Associazione si impegna a svolgere almeno una delle seguenti attività agonistiche entro il 31 ottobre di ciascun anno:

a)      la partecipazione, con propri tesserati ad almeno un campionato nazionale individuale o a squadre;

b)     la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.

L'Associazione ha inoltre tra le sue finalità l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 - Affiliazione alla F.I.T.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), dalla quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare Statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa C.O.N.I., impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.T.

L'Associazione si impegna inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della

F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T. sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Art. 6 - Riconoscimento di Associazione sportiva

L'Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio federale della F.I.T. per delega del consiglio nazionale C.O.N.I.

Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modificazioni al presente Statuto che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

CAPO II

ORGANI SOCIALI

Art. 7 - Organi Sociali

I Gli organi sociali sono:

a)      l'Assemblea;

b)      il Presidente;

c)       il Consiglio di Amministrazione.

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Tutti gli altri incarichi assegnati sono a titolo gratuito ed hanno una durata corrispondente a quella del Consiglio di Amministrazione che li ha conferiti. Le cariche sociali e gli incarichi sono confermabili.

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea degli associati è sovrana; è indetta dal Consiglio di Amministrazione; è convocata e presieduta dal Presidente con avviso inviato agli associati aventi diritto almeno sette giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione, nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la bacheca della sede associativa.

L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima sia per la seconda convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea è convocata obbligatoriamente entro il 30 aprile di ogni anno. La convocazione dell'Assemblea può altresì avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

Art. 9 - Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati in regola con il pagamento delle quote associative. La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale, è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto a voto; ciascun associato può essere portatore di una sola delega. Non hanno diritto al voto gli associati di minore età.

Gli associati di minore età non possono rilasciare delega in caso di non partecipazione all'Assemblea.

Art. 10 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita:

-        in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto;

-        in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.

Art. 11 - Attribuzioni dell'Assemblea

Sono compiti dell'Assemblea:

-        approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività dell'anno associativo trascorso;

-        eleggere, con una prima votazione, il Presidente, poi, con altra votazione successiva alla proclamazione del Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione; per l’elezione dei consiglieri ogni associato avente diritto di voto può esprimere sino a 4 preferenze;

-        approvare il rendiconto economico finanziario;

-        approvare i programmi dell'attività da svolgere ed il preventivo di spesa;

-        decidere su tutte le questioni che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati;

-        deliberare le modificazioni statutarie;

-        deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare i liquidatori;

Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 12 - Approvazione delle deliberazioni Assembleari

Le deliberazioni dell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti validi espressi;

Le deliberazioni dell'Assemblea per le modificazioni statutarie e per la liquidazione dell'Associazione devono essere approvate:

-        in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto;

-        in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati aventi diritto al voto.

I verbali Assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'Associazione, previa affissione nei locali dell'Associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Art. 13 - Eleggibilità - Incompatibilità

Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati maggiorenni in regola con le quote associative.

Nel Consiglio di Amministrazione non può essere eletto chi ricopre cariche sociali in altre associazioni tennistiche.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 4 consiglieri più il Presidente, eletti per 3 esercizi, che scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Elegge nel suo seno il Vice Presidente e nomina il segretario che funge anche da cassiere.

Si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Tra l'altro, il Consiglio di Amministrazione:

a)      predispone il preventivo di spesa ed il rendiconto economico ­ finanziario, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere, da sottoporre all'Assemblea;

b)      determina l'ammontare dei contributi degli associati;

c)       stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;

d)      esegue le deliberazioni dell'Assemblea;

e)      emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;

f)       approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;

g)      amministra il patrimonio associativo, gestisce l'Associazione e decide su tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;

h)      delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati.

Art. 16 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Il Presidente presiede l’Assemblea degli associati ed il Consiglio di Amministrazione. Durante la seduta dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali il Presidente uscente presiede i lavori sino alla proclamazione del suo successore.

Art. 17 - Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento esercitandone le funzioni.

Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o della vacanza della carica.

Art. 18 - Segretario

Il segretario da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo e dell’Assemblea degli associati, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati, adempie tutte le mansioni di segreteria.

Qualora non sia attribuita una carica distinta, il segretario svolge anche le funzioni di cassiere curando le entrate e le spese dell'Associazione.

Art. 19 - Collegio Sindacale

Non è previsto, considerate le dimensioni dell'Associazione, tale organo di controllo.

CAPO III

Associati

Art. 20 - Associati - Atleti aggregati

L'Associazione è composta dagli associati: "soci atleti", "soci non agonisti", "soci aggregati atleti", "soci aggregati non agonisti" e "soci sostenitori", e cioè:

a)      soci atleti: gli iscritti residenti nel comune dell'Associazione, che svolgono attività agonistica. Hanno diritto di voto salvo non siano minorenni;

b)      soci non agonisti: gli iscritti residenti nel comune dell'Associazione, che non svolgono attività agonistica. Hanno diritto di voto salvo non siano minorenni;

c)       soci atleti aggregati: gli iscritti non residenti nel comune dell'Associazione ma che svolgono per essa attività agonistica. Hanno diritto di voto salvo non siano minorenni;

d)      soci non agonisti aggregati: gli iscritti non residenti nel comune dell'Associazione che svolgono attività non agonistica. Hanno diritto di voto salvo non siano minorenni;

e)      soci sostenitori: gli iscritti all’Associazione sia residenti nel comune dell’Associazione, sia non residenti, che non svolgono attività sportiva agonistica, non agonistica o amatoriale, ma partecipano all’attività dell’Associazione e collaborano attivamente allo svolgimento delle manifestazioni organizzate dall’Associazione. Hanno diritto di voto salvo non siano minorenni.

Tutte la categorie dei soci hanno uguali doveri nell'ambito delle disposizioni del presente Statuto e del regolamento interno.

I soci, i soci aggregati e i soci sostenitori devono essere sempre in possesso della tessera federale:

-        dell’Associazione;

-        del circolo nel quale svolgono attività di atleta;

-        del circolo dove svolgono attività non agonistica qualora non atleti.

Art. 21 - Ammissione all'Associazione

L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a)      presentazione della domanda in forma scritta su carta libera completa di dati anagrafici, codice fiscale;

b)      pagamento dei contributi associativi;

c)       accettazione senza riserve del presente Statuto e regolamento interno dell'Associazione;

d)      accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione;

e)      essere in possesso di adeguato certificato medico in corso di validità (ad esclusione del "socio sostenitore") per lo svolgimento dell’attività sportiva, a seconda dei casi, agonistica o non agonistica.

L'età minima necessaria per l'ammissione è di 8 anni compiuti.

Per l’ammissione dei minorenni, la domanda di cui al punto a) deve essere sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio di Amministrazione può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti e non agonisti.

Art. 22 - Tesseramento alla F.I.T.

Tutti gli associati, gli associati aggregati privi di tessera e i soci sostenitori, devono essere annualmente tesserati alla F.I.T.

Art. 23 - Cessazione di appartenenza all'Associazione

La qualifica di associato si perde:

a)      per dimissioni presentate per iscritto almeno 15 giorni prima del 31 Dicembre;

b)      per morosità secondo i termini fissati dal regolamento interno;

c)       per radiazione pronunciata dal Consiglio di Amministrazione per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto od al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.

Il provvedimento è comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

CAPO IV

FONDO COMUNE - BILANCIO

Art. 24 - Fondo Comune - Entrate

Il Fondo comune è costituito:

a)      dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi al fondo iniziale di dotazione;

b)      da tutti beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione;

c)       dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

Le entrate annuali dell'Associazione sono costituite:

a)      dai contributi degli associati e dalle elargizioni liberali degli associati, di terzi, di enti pubblici e privati;

b)      da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati.

Art. 25 - Contributi degli associati

Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall'Associazione alle scadenze e con le modalità da essa indicate.

Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei 10 gg. successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Consiglio di Amministrazione sospesi da ogni diritto associativo.

Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre 30 giorni comporta la radiazione dell'associato inadempiente, deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 - Rendiconto Economico - Finanziario e Preventivo di Spesa

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il 30 Aprile seguente il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico ­ finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.

Entro il 30 Novembre egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo di spesa, redatto con le medesime modalità del rendiconto, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.

Il rendiconto ed il preventivo di spesa devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.

Il rendiconto ed il preventivo di spesa regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, e devono restare affissi presso la sede dell'Associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

Art. 27 - Reinvestimento degli avanzi di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO V

Disciplina e Vertenze

Art. 28 - Provvedimenti disciplinari

Sia la F.I.T. sia l'Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari, di cui ai successivi articoli 29 e 30, indipendentemente l'una dall'altra.

Art. 29 - Provvedimenti disciplinari dell'Associazione

I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio di Amministrazione nei confronti degli associati, degli atleti aggregati e dei soci esterni sono:

a)      ammonizione;

b)      sospensione a termine (fino al massimo di un anno);

c)       radiazione.

Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

Art. 30 - Provvedimenti disciplinari della F.I.T.

Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:

a)      dell'Associazione;

b)      degli amministratori e dirigenti dell'Associazione;

c)       dei tesserati F.I.T. dell'Associazione.

Art. 31 - Responsabilità dell'Associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.

L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati, atleti aggregati e soci aggregati, i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.

Art. 32 - Clausola compromissoria interna - Collegio arbitrale

Gli associati, gli atleti e i soci aggregati, si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgono con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

Essi si impegnano, altresì a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o associativi.

Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli artt. 60 e 61 dello Statuto e gli artt. 102 e 103 del regolamento di giustizia della F.l.T.

Art. 33 - Vincolo di Giustizia - clausola compromissoria federale

L'Associazione, dal momento dell'affiliazione, gli associati, gli atleti aggregati e i soci esterni, dal momento dell'ammissione all'Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei regolamenti della F.I.T.

CAPO VI

SCIOGLIMENTO

Art. 34 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'art.12.

L'Assemblea deve contestualmente:

a)      nominare il liquidatore determinandone i poteri;

b)      devolvere a fini sportivi l'intero patrimonio residuo, individuando il o i destinatari.

Art. 35 - Obblighi di carattere economico

I componenti del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della messa in liquidazione dell'Associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.l.T. ed agli altri Affiliati.

Art. 36 - Obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi

In ipotesi di scioglimento è fatto obbligo all'Associazione di devolvere a fini sportivi l'intero patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VII

Disposizione Finale

Art. 37 - Richiamo normativo

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme in materia del Codice Civile e delle Leggi speciali, se ed in quanto applicabili.

                                            

  • Simona

    Inserito alle 2016-05-27 22:40:02

    Pierpaolo sei e sarai nel nostro cuore

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